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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Turchia, concluso ad Ankara il 17 luglio 1951

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e la. Turchia, concluso ad Ankara il 17 luglio 1951.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI