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Conferma in servizio, per l'anno scolastico 1952-53, dei professori non di ruolo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I professori non di ruolo in servizio negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria per l'anno scolastico 1951-52 per effetto di nomina conferita dai provveditori agli studi, oppure, per le materie professionali negli istituti o nelle scuole di istruzione media tecnica, dai capi di istituto, sono confermati a domanda nel proprio posto per l'anno scolastico 1952-53, sempreche' il posto stesso risulti disponibile.

2. Sono confermati per il medesimo anno e alle stesse condizioni anche gli incaricati con nomina triennale il cui triennio di servizio termini con l'anno scolastico 1951-52.

3. La conferma non spetta a coloro che non siano muniti di abilitazione per l'insegnamento tenuto, a coloro che abbiano compiuto il 70° anno di eta' nel corso dell'anno scolastico 1951-52, a coloro che abbiano riportato nell'anno stesso qualifica inferiore a "buono".

Art. 2

1. I professori aventi titolo alla conferma che non possano continuare a prestare servizio nel posto tenuto nell'anno scolastico 1951-52 per sopravvenuta in disponibilita' del posto stesso determinata da nomina o trasferimento di titolare, dall'applicazione dell'ultimo comma degli articoli 8 e 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, o da altra causa, saranno assegnati ai posti disponibili all'inizio dell'anno scolastico 1952-53, tenuto conto delle preferenze manifestate nella domanda di conferma in relazione all'ipotesi prevista nel presente articolo.

2. Tale assegnazione sara' disposta anche per l'insegnamento di discipline per le quali gli interessati siano in possesso di titolo di studio che dia accesso al relativo concorso-esame di Stato.

Art. 3

1. I professori non di ruolo nei conservatori di musica, nei licei artistici e negli istituti e scuole d'arte per l'anno scolastico 1951-52 sono confermati, a domanda, nel proprio posto per l'anno scolastico 1952-53, sempreche' il posto stesso risulti disponibile.

2. La conferma non spetta a coloro che abbiano compiuto il 70° anno di eta' nel corso dell'anno scolastico 1951-52 e a coloro che abbiano riportato nell'anno stesso qualifica inferiore ad "ottimo". Per quanto riguarda gli insegnanti di materie letterarie e scientifiche, la conferma non spetta a coloro che non siano forniti della relativa laurea o titolo equipollente.

3. I professori aventi titolo alla conferma che non possono continuare a prestare servizio nel posto tenuto nell'anno scolastico 1951-52 per sopravvenuta indisponibilita' del posto stesso determinata da nomina o da trasferimento di titolare, o da altra causa, saranno assegnati ai posti disponibili nella stessa sede all'inizio dell'anno, scolastico 1952-53, per la stessa materia o per materia affine a quella da essi impartita, tenuto conto delle preferenze manifestate nella domanda di conferma in relazione alla ipotesi prevista nel presente articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI