Nuove disposizioni per il conferimento di premi ministeriali a presidi, direttori, professori degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Ministero della pubblica istruzione e' autorizzato a bandire annualmente un concorso per i migliori lavori su argomenti delle materie comprese in uno dei seguenti due gruppi:
2. I gruppo: a) scienze filosofiche; b) scienze giuridiche, economiche e sociali; c) scienze storiche e ausiliarie della storia;
d) scienze filologiche, critica letteraria ed artistica;
3. II gruppo: e) scienze matematiche; f) scienze fisiche; g) scienze chimiche; h) scienze naturali.
4. Il primo anno i concorsi saranno banditi per le quattro materie del primo gruppo; il secondo anno per le quattro materie del secondo gruppo; e cosi' via alternativamente.
Art. 2
1. Possono partecipare al concorso i presidi, i direttori e i professori di ruolo, nonche' i professori incaricati e supplenti che abbiano almeno un anno di insegnamento, degli istituti e scuole di Stato, pareggiate o legalmente riconosciute dell'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica.
Art. 3
1. I premi sono indivisibili di lire 250.000 ciascuno.
2. L'Accademia nazionale dei Lincei giudica del merito dei lavori, proclama i vincitori e conferisce i premi nella sua seduta solenne annuale.
3. I vincitori saranno iscritti in uno speciale albo d'onore; la iscrizione sara' riportata nel rispettivo fascicolo personale.
Art. 4
1. I lavori dei concorrenti devono essere originali, inediti o stampati nel quinquennio che precede la data di chiusura del concorso.
2. I concorrenti devono dichiarare di non aver presentato ed obbligarsi a non presentare, prima della proclamazione dei vincitori, i rispettivi lavori a qualsiasi concorso bandito o da bandire da altro ente o istituto.
3. Nessun lavoro puo' essere presentato piu' di una volta ai concorsi di cui alla presente legge.
Art. 5
1. Il bando di concorso stabilisce il termine per la presentazione delle domande e dei lavori e da' ogni altra disposizione necessaria.
2. Il bando e' pubblicato negli atti della Accademia nazionale dei Licei e nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
Art. 6
1. Alla spesa derivante dalla presente legge, che fara' carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione, verra' provveduto a carico e nei limiti dei fondi stanziati al capitolo 176 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'esercizio 1952-53 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Art. 7
1. E' abrogato il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1299.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare coma legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI