Trattamento economico al personale del Ministero della pubblica istruzione per incarichi ispettivi negli istituti di istruzione media ed artistica
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Al personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, cui vengano affidati incarichi ispettivi negli Istituti di istruzione media e artistica di ogni ordine e grado entro il perimetro del centro urbano di residenza o nell'ambito di piccole distanze inferiori a quelle previste dalle disposizioni vigenti perche' sorga il diritto al trattamento di missione intero o ridotto, e' concessa, in aggiunta al rimborso delle spese di trasporto con mezzi regolamentari e al doppio decimo sul prezzo del biglietto ferroviario a tariffa ridotta, una indennita' forfetaria commisurata ad un quinto dell'indennita' di missione in vigore nel tempo, per ogni giorno impiegato.
2. Non puo' essere corrisposta piu' di un'indennita' per lo stesso giorno, anche se vengano effettuati piu' incarichi.
3. Qualora la distanza comporti il trattamento di missione, in luogo di quest'ultimo e' corrisposta se piu' favorevole l'indennita' di cui al primo comma.
Art. 2
1. Al personale a riposo e agli estranei all'Amministrazione statale, cui vengano affidati i predetti incarichi ispettivi, e' dovuto il trattamento di cui al precedente articolo in relazione al, grado gia' rivestito se trattasi se trattasi di estranei.
Art. 3
1. Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge verra' provveduto con i normali stanziamenti di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI