Concessione di un contributo annuo di lire 6 milioni all'Universita' degli studi di Roma per il funzionamento della clinica delle malattie tropicali e subtropicali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 6.000.000 a favore della Universita' di Roma per le esigenze di funzionamento della clinica delle malattie tropicali e subtropicali a partire dall'esercizio finanziario 1951-52.
Art. 2
1. I contributi statali stabiliti nell'importo complessivo di lire 250.000, a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica - e dei Ministeri dell'Africa italiana e della, difesa, dalle leggi 18 dicembre 1930, n. 1837 e 26 marzo 1936, n. 564, sono assorbiti, dall'esercizio 1951-1952, nel contributo di cui all'art. 1, ferma, restando in vigore ogni altra disposizione delle leggi summenzionate.
Art. 3
1. Alla spesa di cui all'art. 1, che fara' carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione, verra' fatto fronte per l'esercizio 1951-52 mediante riduzione dei seguenti stanziamenti di bilancio per l'esercizio finanziario predetto: per lire 5.750.000 del capitolo n. 452 del bilancio del Ministero del tesoro concernente il fondo di riserva per le spese impreviste; per lire 20.000 del capitolo n. 269, art. 2, del bilancio di detto Ministero (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica); per lire 100.000 del capitolo n. 40 del bilancio del Ministero dell'Africa italiana; per lire 130.000 del capitolo n. 206 del bilancio del Ministero della difesa.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - PELLA - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI