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Modificazioni alla legge sui censimenti del 2 aprile 1951, n. 291

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. All'art. 11 della legge 2 aprile 1951, n. 291, e' aggiunto il seguente comma:
"Le disposizioni di cui al comma precedente valgono anche per il movimento di corrispondenza e degli stampati tra gli organi locali predetti".

Art. 3

1. Il primo comma dell'art. 13 della legge 2 aprile 1951, n. 291, e' modificato come segue: "Per le esigenze inerenti alla esecuzione dei censimenti di cui all'art. 1 della presente legge e per la durata dei relativi lavori, l'istituto centrale di statistica potra' avvalersi dell'opera dei dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre Amministrazioni pubbliche, da distaccare presso l'Istituto stesso con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati e in particolare:

  1. a) dell'opera di personale insegnante di ruolo da comandare presso l'istituto con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa col Ministro per il tesoro e col Ministro per la pubblica istruzione;

  2. b) dell'opera di personale dell'Alto Commissariato dell'alimentazione e delle sezioni provinciali dell'alimentazione e degli enti economici dallo stesso dipendenti, da comandare presso l'istituto con provvedimento del Presidente del Consiglio, di intesa col Ministro per il tesoro e col Ministro per l'agricoltura e foreste;

  3. c) dell'opera di dipendenti da enti pubblici nazionali e locali che, col consenso delle rispettive Amministrazioni, chiedano di essere temporaneamente distaccati presso l'istituto centrale di statistica e vi siano destinati con provvedimento del Presidente del Consiglio, di intesa col Ministro per il lavoro;

  4. d) dell'opera di personale dell'Amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici che, liberi da impegni di ufficio, nelle ore pomeridiane e senza pregiudizio della normale attivita' per i servizi di istituto della propria amministrazione, chiedono di rendere prestazione straordinaria, giornaliera, fino a cento ore al mese, in ragione di quattro ore giornaliere.

Al personale di cui alle lettere c) e d) si ricorrera' soltanto ove non sia sufficiente l'apporto del personale previsto dalle lettere precedenti. Per le esigenze inerenti alle operazioni tecniche, ed in particolare per il servizio meccanografico, l'istituto centrale di statistica potra' assumere personale avventizio diurnista, con le modalita' previste dal regolamento interno dell'istituto, e con il trattamento economico previsto dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni. Tale personale non potra' eccedere le 150 unita'.

Art. 4

1. Al personale comandato presso l'Istituto centrale di statistica, ai sensi della presente legge, sara' corrisposta, in aggiunta al trattamento organico, al compenso per lavoro straordinario ed ai premi eccezionali, previsti dalle norme in vigore, una indennita' di comando, graduata secondo i gradi del personale, da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 5

1. La spesa globale per l'esecuzione del censimento generale della popolazione, di cui al primo comma dell'art. 16 della legge 2 aprile 1951, n. 291, 6 elevata da 2720 milioni a 3000 milioni di lire.

2. Alla maggiore spesa di 280 milioni di lire sara' provveduto con parte delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 agosto 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI