Comando di funzionari delle Amministrazioni dello Stato presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Presso l'istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente possono essere comandati a prestare servizio non piu' di tre funzionari dipendenti da pubbliche amministrazioni, con l'incarico di svolgere le attivita' ed i compiti perseguiti dall'istituto stesso.
Art. 2
1. Il comando presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente la durata di un triennio e puo' essere rinnovato per successivi trienni. Esso e' disposto con decreto interministeriale.
Art. 3
1. Il Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro su richiesta del presidente dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, dispone il comando dei designati o lo promuove da altre amministrazioni.
2. Il comando dei funzionari designati potra' essere effettuato compatibilmente con le esigenze del servizio al quale essi sono normalmente addetti.
Art. 4
1. Il presidente dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, puo' chiedere al Ministero degli affari esteri la restituzione alle Amministrazioni di appartenenza dei funzionari comandati, dopo tre mesi dal conferimento del comando.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 agosto 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLA