Estensione al personale del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia della indennita' di marcia prevista per l'Esercito
Testo vigente
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Al personale del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e del Corpo degli agenti di custodia e' concessa l'indennita' di marcia con le stesse norme e nelle stesse misure previste dalle vigenti disposizioni per i militari dell'Esercito.
Art. 2
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni alla denominazione dei capitoli di bilancio per l'applicazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 agosto 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SPATARO ZOLI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI