Istituzione, in Pisa, della "Domus Mazziniana"
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' costituito in Pisa, in onore di Giuseppe Mazzini, un Istituto denominato "Domus Mazziniana".
2. La "Domus Mazziniana" ha personalita' giuridica di diritto pubblico, ed e' posta sotto la tutela e la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Art. 2
1. L'istituto "Domus Mazziniana" ha per fine di cooperare agli studi e alle ricerche sulla vita, sul pensiero e sull'opera di Giuseppe Mazzuni, alla raccolta e conservazione di cimeli e documenti, a ogni altra attivita' che valga a diffondere la conoscenza del pensiero e dell'azione mazziniana fra italiani e stranieri.
Art. 3
1. Per il funzionamento della "Domus Mazziniana" e' iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52, un contributo annuo di lire 2.000.000.
2. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si fara' fronte: per l'esercizio finanziario 1951-52 mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento dei capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro; per l'esercizio 1952-53 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 466 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Altri mezzi finanziari di cui l'Istituto dispone sono:
a) i contributi di enti locali;
b) le elargizioni di privati cittadini ed istituzioni;
c) le entrate derivanti dall'attivita' dell'ente.
Art. 4
1. Sono soci dell'istituto coloro che, con elargizioni e con periodici contributi, concorrono al conseguimento degli scopi dell'ente.
2. I soci si distinguono in:
a) soci benemeriti;
b) soci perpetui;
c) soci ordinari;
d) soci onorari.
3. Sono soci benemeriti coloro che hanno elargito una somma non inferiore a lire 50.000.
4. Sono soci perpetui coloro che versino una somma di lire 10.000 una volta tanto.
5. Sono soci ordinari coloro che si impegnino a versare lire 1000 annue per un periodo non inferiore ai cinque - anni. Le quote devono essere versate entro i due primi mesi dell'anno e la prima quota all'atto della sottoscrizione.
6. Possono essere nominati soci onorari insigni cultori di studi mazziniani.
Art. 5
1. L'istituto e' retto da un Consiglio di amministrazione composto:
1) dal presidente, nominato dal Ministro per la pubblica istruzione entro una terna proposta dal Consiglio stesso riunito sotto la presidenza del rettore dell'Universita';
2) dai seguenti membri:
a) il rettore dell'Universita' di Pisa;
b) il sindaco di Pisa
c) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
d) il direttore della Scuola normale superiore di Pisa;
e) il presidente dell'Associazione mazziniana italiana con sede in Genova;
f) un rappresentante dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano;
g) i rappresentanti dei soci benemeriti, perpetui ed ordinari, eletti dai soci stessi, uno per ogni categoria.
g-bis) il rettore della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa;
2. Il vice-presidente e il segretario sono nominati dal Consiglio di amministrazione.
Art. 6
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e ne fa eseguire le deliberazioni; vigila sull'andamento generale dell'Istituto; compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione; adotta eventuali provvedimenti di urgenza, riferendone alla prima adunanza del Consiglio.
2. In caso di assenza o di impedimento, il presidente e' sostituito dal vice presidente.
Art. 7
1. Il Consiglio di amministrazione delibera i bilanci preventivi e consuntivi; sovraintende alla gestione economica e amministrativa dell'Istituto; provvede a tutto quanto si attiene all'attivita' dell'Istituto.
2. Il Consiglio di amministrazione e' convocato presso la sede locale dell'Istituto o altrove ogni qualvolta il presidente lo consideri opportuno nell'interesse dell'Istituto, ovvero quando ne facciano richiesta quattro dei suoi membri o il Collegio dei revisori dei conti.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e non sono valide se non siano presenti almeno cinque componenti il Consiglio.
4. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
Art. 8
1. L'anno finanziario comincia il 1 luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Entro il mese di dicembre il presidente trasmette per l'approvazione al Ministero della pubblica istruzione il bilancio preventivo per il successivo anno, gia' deliberato dal Consiglio.
3. Entro il 3 dicembre il presidente trasmette per l'approvazione, al Ministero della pubblica istruzione, il conto consuntivo gia' deliberato dal Consiglio, corredato dalla relazione dei revisori dei conti.
4. Il suddetto Ministero curera' a sua volta che una copia del consuntivo, accompagnata dalla relazione dei revisori dei conti, sia trasmessa al Ministero del tesoro.
Art. 9
1. Il Consiglio di amministrazione nomina tre revisori, dei conti. I revisori dei conti durano in carica un triennio e possono essere confermati.
2. Essi esercitano la vigilanza sull'andamento della gestione dell'Istituto, esaminano i bilanci ed i conti, li vidimano e ne riferiscono al Consiglio di amministrazione.
Art. 10
1. Il personale dell'Istituto e' statale, collocato nella posizione di comando, ed e' costituito da un bibliotecario e da un custode.
2. Il bibliotecario, che sara' scelto preferibilmente fra insegnanti cultori di storia del Risorgimento, custodisce, sotto la sua responsabilita', le raccolte della "Domus Mazziniana" e cura, seguendo le direttive del Consiglio di amministrazione, la formazione e l'aggiornamento della biblioteca.
Art. 10-bis
1. Ai fini della gestione dell'istituto e della valorizzazione delle sue raccolte, il Consiglio di amministrazione puo' stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, convenzioni con gli enti in esso rappresentati. L'amministrazione dell'istituto e' assicurata dall'Universita' degli studi di Pisa, dalla Scuola normale superiore di Pisa e dalla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa sulla base di una convenzione stipulata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tra esse e l'istituto stesso e rinnovata ogni tre anni, che determina la ripartizione delle rispettive funzioni. Il Consiglio di amministrazione nomina il Segretario generale, che dirige tutte le attivita' di carattere amministrativo e gestionale ed e' responsabile del loro svolgimento e, sulla base della convenzione prevista dal secondo periodo, puo' avvalersi a questo fine degli uffici dei predetti istituti di istruzione universitaria.
2. Gli enti rappresentati nel Consiglio di amministrazione possono assegnare proprio personale all'istituto, anche soltanto per una parte dell'orario di lavoro, in particolare per lo svolgimento di attivita' relative alla tutela, alla valorizzazione e alla fruizione pubblica dei beni archivistici, librari, museali e documentari dell'istituto medesimo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.