Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2
1. E' approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, per l'esercizio finanziario 1952-53, allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana (appendice n. 1).
Art. 3
1. Il contributo annuo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, per l'esercizio finanziario 1952-1953, e' stabilito in lire 26.380.000.
Art. 4
1. E' approvato il bilancio dell'Azienda monopolio banane, per l'esercizio finanziario 1952-53, allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana (appendice n. 2).
La presente legge, munita del sigillo di Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 ottobre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI