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Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2

1. E' approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, per l'esercizio finanziario 1952-53, allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana (appendice n. 1).

Art. 3

1. Il contributo annuo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, per l'esercizio finanziario 1952-1953, e' stabilito in lire 26.380.000.

Art. 4

1. E' approvato il bilancio dell'Azienda monopolio banane, per l'esercizio finanziario 1952-53, allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana (appendice n. 2).

La presente legge, munita del sigillo di Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 ottobre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI