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Statizzazione delle scuole elementari per ciechi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i fanciulli ciechi, nelle apposite scuole speciali di cui al successivo articolo 2 o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole. In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti.

2. Sono abrogati gli articoli 455, 456, 457 del regolamento generale n. 1297 del 26 aprile 1928 (regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), nonche' tutte le altre disposizioni in contrasto con l'attuazione del presente articolo.

Art. 2

1. Sono istituite scuole elementari governative speciali per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli ciechi, presso gli Istituti di cui alla tabella annessa alla presente legge e presso quelli che, in seguito saranno riconosciuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico per i ciechi con decreto del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4

1. Gli Istituti di cui al precedente art. 2 continueranno a fornire i locali occorrenti e a provvedere, oltreche' ad ogni arredamento scolastico, ai vari servizi, alle spese di manutenzione e al funzionamento dei relativi internati, all'uopo obbligandosi con apposita convenzione da stipularsi con il competente provveditore agli studi.

2. Le convenzioni sopra indicate sono sottoposte alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5

1. Gli alunni, nelle scuole per i ciechi, non possono superare il numero di 15 per ciascuna classe.

Art. 6

1. Nelle scuole elementari per ciechi possono istituirsi corsi preparatori per coloro che, pur avendo conoscenze scolastiche gia' acquisite da vedenti, abbiano bisogno di apprendere i metodi titlologici ai fini della prosecuzione degli studi.

Art. 7

1. Il personale insegnante di ruolo viene assunto mediante appositi concorsi per titoli e per esami, indetti dal competente provveditore agli studi, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

2. Per l'ammissione al concorso per l'insegnamento elementare e' necessario, oltre il possesso del diploma di abilitazione magistrale, quello del diploma della Scuola di metodo "Augusto Romagnoli" per gli educatori dei ciechi in Roma.

3. I titolari dei posti di ruolo godono dello stato giuridico ed economico degli altri insegnanti elementari.

Art. 10

1. Gli insegnanti delle scuole per i ciechi possono essere trasferiti, su domanda o per servizio, ad altre scuole per i ciechi con le stesse modalita' seguite per gli insegnanti di ruolo delle comuni scuole elementari, a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 11 Disposizioni transitorie

1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' in servizio nelle scuole elementari funzionanti presso gli Istituti per i ciechi di cui all'annessa tabella, sara' inquadrato nei ruoli statali di cui all'articolo 3 purche' in possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) aver compiuto regolare servizio nelle scuole parificate o pareggiate per ciechi per almeno un triennio nel decennio immediatamente precedente alla data della presente legge, riportando per almeno due anni la qualifica di "ottimo" e per gli altri anni qualifica non inferiore a "distinto".

  2. b) essere fornito del diploma di abilitazione magistrale e del diploma della Scuola di metodo "Augusto Romagnoli" per gli educatori dei ciechi in Roma.

2. Il passaggio del personale di cui sopra nei ruoli statali diventa definitivo dopo un anno di prova ed in seguito a favorevole esito di speciale ispezione.

3. Il personale che, pur avendo tre anni di servizio qualificato ottimo, non abbia la abilitazione speciale rilasciata dalla Scuola di metodo "A. Romagnoli" per gli educatori dei ciechi in Roma, dovra' fornirsene frequentando uno dei corsi che saranno svolti a seguito di concorsi banditi entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal uopo il Ministero potra' anche autorizzare appositi corsi o stabilire speciali norme per l'ammissione ai corsi normali.