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Norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione di ordigni di guerra

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' fatto obbligo al Ministero della pubblica istruzione di curare la propaganda per la prevenzione dei danni arrecati dalla deflagrazione degli ordigni di guerra abbandonati o tuttora non rastrellati. All'uopo il Ministro per la pubblica istruzione disporra' che i provveditori agli studi ordinino alle scuole primarie e secondarie inferiori sottoposte alla loro vigilanza, che periodicamente gli insegnanti, avvalendosi anche di grafici o esemplari dal vero forniti dal Ministero della difesa e di ogni altro mezzo idoneo, spieghino agli alunni il pericolo mortale al quale vanno incontro maneggiando gli ordigni rinvenuti.

Art. 2

1. Chi, essendo a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi di ogni specie, non ne da' immediata comunicazione ai carabinieri o all'autorita' di pubblica sicurezza piu' vicina o, in mancanza, al sindaco, e' passibile della pena fino a sei mesi di reclusione, salve le maggiori comminate da altre leggi.

Art. 3

1. Le autorita' che hanno avuto notizia della presenza nella loro giurisdizione territoriale di esplosivi sono tenute ad avvertire senza indugio gli uffici preposti alla remozione ed intanto ad usare tutte le precauzioni (cartelli, piantonamenti, ecc.) affinche' da nessuno siano toccati.

Art. 4

1. Tutti i Comuni d'Italia affiggeranno, piu' volte all'anno, manifesti con grafici forniti dal Ministero della difesa, nei quali metteranno in guardia i cittadini sul pericolo cui vanno incontro coloro che per diletto o per speculazione tentino di rimuovere gli ordigni esplosivi anzidetti, indicando anche le pene sancite dalla legge.

Art. 5

1. La presente legge avra' la durata di cinque anni ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 ottobre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI