Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Governo e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2
1. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319, sono stabiliti per l'esercizio finanziario 1952-53, come dall'elenco annesso, alla presente legge.
Art. 3
1. Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1952-53, le seguenti spese:
1) lire 145.000.000 quale quota dovuta dall'Italia alla Organizzazione educativa scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.);
2) lire 25.000.000 per l'invio dei delegati italiani alle riunioni dell'Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.) ed altre eventuali inerenti alla nostra partecipazione all'Organizzazione stessa;
3) lire 30.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso di sedi diplomatiche e consolari all'estero;
4) lire 20.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso delle scuole italiane all'estero e per lavori di completamento ed adattamento agli stabili medesimi;
5) lire 10.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso delle collettivita' italiane all'estero;
6) lire 18.130.000 per la Delegazione italiana per la cooperazione economica europea in Roma.
Art. 4
1. La spesa occorrente per assicurare il funzionamento dell'Amministrazione fiduciaria della Somalia e' determinata, per l'esercizio finanziario 1952-53, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 novembre 1951, n. 1301, in lire 5.750 milioni.
La presente legge, munita del sigillo di Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI