Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2
1. Sono approvati il bilancio dell'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953, allegato al presente stato di previsione a termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30, nonche' i bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1951-52 dell'Opera per la valorizzazione della Sila, e degli altri Enti di riforma fondiaria, allegati al presente stato di previsione, a termini dell'art. 15 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e degli articoli 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 811.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI