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Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952, al 30 giugno 1953, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2

1. Sono autorizzati:

  1. a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, riguardanti l'esercizio finanziario dal luglio 1952 al 30 giugno 1953, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge;

  2. b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo predetto relative all'esercizio finanziario dal 10 luglio 1952 al 30 giugno 1953, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

2. Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "(Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo per culto, quelle descritte nell'elenco n. I annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

3. I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del disposto dell'art. 41, primo comma, del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono descritti nell'elenco n. 2, annesso alla appendice n. 1 della presente legge.

Art. 3

1. Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 28 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi inscritti nell'esercizio 1952-53, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 4

1. Sono autorizzati:

  1. a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge;

  2. b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, per l'esercizio finanziario dal 10 luglio 1955 al 30 giugno 1953, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

2. Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

3. I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto a favore dei quali e' data facolta' al Governo di inscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazioni del disposto dell'art. 41, primo comma, del citato regio - decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 2 della, presente legge.

Art. 5

1. Sono autorizzati:

  1. a) l'accertamento e la riscossione, seconda le legge in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge;

  2. b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, dei patrimoni predetti, per l'esercizio finanziari medesimo, in conformita', dello stato di previsione annesso alla presente legge.

2. Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilanci dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso alla, appendice n. 3 della presente legge.

3. I capitoli della, parte passiva, del bilancio suddetto a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del primo comma dell'art. 41 del predetto regio - decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 3 della presente legge.

Art. 6

1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1952-53, spesa straordinaria di lire 10 miliardi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza beneficenza pubblica.

Art. 7

1. E' autorizzata, per l'esercizio 1952-53, la inscrizione della somma di lire 500.000 per provvedere alle spese per il funzionamento della Commissione per la pubblicazione del carteggio del Conte di Cavour.

Art. 8

1. La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabilite per l'esercizio finanziario 1952-1953, in conformita' delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per lo stesso esercizio.

La presente legge, munita del sigillo di Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI