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Convenzione relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le due stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, e relativo allegato, conclusa a Roma il 29 gennaio 1951

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le due stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, e relativo allegato, conclusa a Roma il 29 gennaio 1951.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - MALVESTITI - SCELBA - VANONI - SPATARO
Visto, il Guardasigilli: ZOLI