Integrazione della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativa agli insegnamenti per il conferimento della laurea in medicina e chirurgia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Agli insegnamenti fondamentali per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, indicati nella tabella XVIII, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunti: per il primo biennio, gli insegnamenti di chimica biologica e di microbiologia, e, per il terzo biennio, l'insegnamento di radiologia (semestrale).
Art. 2
1. Agli insegnamenti complementari indicati nella sopra ricordata tabella sono aggiunti gli insegnamenti di statistica sanitaria, di reumatologia e di antropologia.
Art. 3
1. Le disposizioni della presente legge avranno effetto per coloro che si iscriveranno al primo anno della Facolta' di medicina e chirurgia a cominciare dall'anno accademico 1952-53.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 novembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI