Assegnazione straordinaria di 26 milioni per il completamento del tempio-ossario per i Caduti di Marzabotto
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di lire 26.000,000 per la costruzione del tempio-ossario dei Caduti di Marzabotto, da iscriversi nello stato di previsione della spesa de Ministro dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1951-52.
2. La spessa cui al presente articolo verra' fronteggiata mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.
Art. 2
1. In aggiunta all'assegnazione di cui al precedente articolo il Ministero dei lavori pubblici concorrera' alle spese dell'opera entro i limiti dei danni di guerra della chiesa parrocchiale di Marzabotto risarcibili ai sensi del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35, ratificato dalla legge 10 agosto 1950, n. 784.
2. Alla esecuzione dei lavori potra' provvedersi anche con il sistema della concessione, ai termini del citato decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35.
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro 6 autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addi' 3 novembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA - ALDISIO
Visto, il Guardasigilli: ZOLI