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Modificazioni alla legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'Ordine cavalleresco "al merito del lavoro"

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La lettera b) dell'art. 2 della legge 27 marzo 1952, n. 199, e' sostituita dalla seguente:
"b): nell'industria, per scoperte o invenzioni industriali di grande importanza pratica; per introduzione di considerevoli perfezionamenti tecnici; per organizzazione di importanti complessi aziendali; per l'utilizzazione piu' efficace di forze motrici o di materie prime; o, infine, per avere contribuito, in modo notevole, alla elevazione economica e sociale delle classi lavoratrici".

Art. 2

1. Gli articoli 4 e 5 della stessa legge 27 marzo 1952, n. 199, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 4. - Le designazioni per il conferimento delle decorazioni sono fatte da ciascun Ministero, nei limiti delle proprie attribuzioni. Quelle riferentisi ai cittadini italiani residenti all'estero sono fatte dal Ministero degli affari esteri.
Il Consiglio dell'ordine esprime parere sulle proposte di conferimento delle decorazioni a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Il Consiglio e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per l'agricoltura e per le foreste".
"Art. 5. - Le decorazioni sono conferite dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto, per quanto riguarda le persone designate per benemerenze di cui alla lettera a) dell'art. 2, con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
In ciascun anno non possono essere conferite piu' di 25 decorazioni; tale limite e' elevato a 75 per le decorazioni da conferire entro il 31 dicembre 1952".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 15 novembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI - FANFANI - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI