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Istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si effettuano in otto giornate domenicali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' istituito, per la stagione invernale 1952-53, il "Fondo nazionale di soccorso invernale", alla scopo di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti, con mezzi finanziari stabiliti per legge o provenienti da altre contribuzioni, anche volontarie.

2. La gestione del Fondo stesso e' affidata al Ministero dell'interno, secondo le direttive impartite da un Comitato composto dei Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2

1. In deroga all'art. 5 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, e' istituito, a decorrere dal 30 novembre 1952 e per tutte le domeniche seguenti fino al 31 maggio 1953, nonche' nei giorni 25 e 26 dicembre, 1 gennaio, 6 gennaio e 19 marzo, un sovraprezzo su ciascun biglietto d'ingresso nei locali nei quali si danno pubblici trattenimenti e spettacoli di qualsiasi specie, soggetti a diritto erariale, comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse.

2. La misura relativa, da calcolarsi sul prezzo del biglietto al lordo del diritto erariale, e' stabilita come segue:

  1. 1) per importi fino a L. 100..................................... L. 5 " " da L. 101 a L. 200........................... " 10 " " " 201 " 400........................... " 20
    " " " 401 " 800........................... " 60 " " " 801 " 1000........................... " 100 " " " 1001 " 1500........................... " 150 " " " 1501 " 3000........................... " 200 " " oltre L. 3000..................................... " 400

3. Per gli spettacoli di lirica e di prosa il sovraprezzo e' stabilito in lire 100 per i biglietti di prezzo superiore a lire 800.

4. I sovraprezzi di cui sopra sono dovuti anche sui biglietti di ingresso gratuiti, ad eccezione di quelli previsti da apposite disposizioni legislative.

5. Per gli abbonamenti agli anzidetti trattenimenti, spettacoli e manifestazioni, da usufruire nel periodo di applicazione della presente legge, qualora non sia richiesto un biglietto individuale d'ingresso, e' dovuto un sovraprezzo pari al 3 per cento dell'intero importo dell'abbonamento al lordo del diritto erariale.

6. I sovraprezzi suddetti sono esenti dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata.

Art. 3

1. E' istituito a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sovraprezzo di lire 2000 su ciascun biglietto di ingresso nei casino' da gioco per il periodo decorrente dal giorno di entrata in vigore della presente legge fino al 31 maggio 1953.

2. Il medesimo sovraprezzo e' dovuto per una sola volta al giorno dai frequentatori dei casino' muniti di tessera di abbonamento o di tessera di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio.

3. Il sovraprezzo suddetto e' esente dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata.

4. Le ditte che hanno in gestione i predetti casino' sono obbligate a riscuotere senz'alcun compenso e a versare l'importo del sovraprezzo, entro otto giorni dalla riscossione, al "Fondo nazionale di soccorso invernale".

Art. 4

1. I sovraprezzi di cui al precedente art. 2, da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, sono riscossi dall'esercente e da questo versati alla Societa' italiana autori ed editori nei modi e nei limiti stabiliti per i diritti erariali.

2. La Societa' italiana autori ed editori deve versare, entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, l'ammontare dei sovraprezzi incassati al "Fondo nazionale di soccorso invernale", dandone notizia al Ministero dell'interno ed a quelli delle finanze e del tesoro.

3. Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sovraprezzi sara' dalla Societa' suddetta svolto gratuitamente.

Art. 5

1. Il servizio di cassa del "Fondo nazionale di soccorso invernale" e' affidato ad un'azienda di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, da scegliersi di intesa con il Ministero del tesoro.

Art. 6

1. Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inserzioni pubblicate sui giornali, riviste ed altre stampe inerenti all'appello per la raccolta dei contributi da devolversi al soccorso invernale sono esenti da tassa di bollo, a condizione che non rechino pubblicita' a favore di terzi.

Art. 7

1. Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni, per la risoluzione delle controversie, per le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Art. 8

1. Le Ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sovraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si effettuano in otto domeniche, da stabilirsi dal Ministero dei trasporti, nella misura seguente:

  1. 1) per importi fino a L. 50...................................... L. 5 " " da L. 51 a L. 100............................ " 10 " " " 101 " 200............................ " 20 " " " 201 " 500............................ " 50 " " " 501 " 1000............................ " 100 " " " 1001 " 2000............................ " 150 " " " 2001 " 5000............................ " 200 " " oltre L. 5000..................................... " 400

2. Per i biglietti collettivi il sovraprezzo deve essere applicato, nella stessa misura, sull'importo relativo a ciascun viaggiatore.

3. Sono esclusi dall'applicazione del sovraprezzo i biglietti rilasciati all'estero.

Art. 9

1. Le Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare a favore del Fondo nazionale medesimo un sovraprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si effettuano in otto domeniche da stabilirsi dal Ministero dei trasporti, nella misura seguente:

  1. a) ferrovie, filovie, funivie, seggiovie, tranvie e funicolari extra-urbane, autolinee extra-urbane e servizi di navigazione interna extra-urbani:

    1. 1) per importi fino a L. 50...................................... L. 5 " " da L. 51 a L. 100............................. " 10 " " " 101 " 200............................. " 20 " " " 201 " 500............................. " 50 " " " 501 " 1000............................. " 100 " " " 1001 " 2000............................. " 150 " " oltre L. 2000..................................... " 200 b) pubblici servizi di trasporto urbani (autofilotranvie, funicolari, funivie, ascensori e servizi di navigazione interna):

    2. 2) per qualsiasi importo......................................... L. 5

Art. 10

1. I sovraprezzi di cui agli articoli 8 e 9, nella misura minima di lire 5 e fino ad un massimo di lire 200, sono dovuti anche da chi e' munito di tessera di abbonamento o di biglietto a riduzione o gratuito.

2. L'importo dei sovraprezzi per le singole categorie e le modalita' per la relativa riscossione saranno stabiliti con decreto da adottarsi di concerto dai Ministeri dell'interno e dei trasporti.

Art. 11

1. Per le otto domeniche di cui al precedente articolo 9, sul prezzo dei biglietti per il transito degli automezzi per trasporto di persone sulle autostrade e' stabilito a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sovraprezzo uguale al prezzo dei biglietti stessi.