Trattamento tributario degli atti di concessione di spacci e rivendite di generi di monopolio
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'imposta proporzionale di registro dovuta sui contratti di appalto dei magazzini di vendita dei generi di monopolio, nonche' sui contratti di appalto e sugli atti di concessione delle rivendite di generi di monopolio e' stabilita nella misura del 0,50 per cento da commisurarsi sull'ammontare dell'aggio o premio cumulato in ragione della durata delle convenzioni e sui maggiori corrispettivi pattuiti.
2. Ove l'imponibile complessivo per tutta la durata del contratto o della concessione, ecceda i cinque milioni, il pagamento dell'imposta di registro puo' essere eseguito nei modi e nei termini di cui all'art. 2 della legge 23 marzo 1940, n. 283.
Art. 2
1. Le gerenze provvisorie dei magazzini di vendita e delle rivendite dei generi di monopolio sono soggette al trattamento tributario previsto dall'articolo precedente, fermo restando l'esonero da denunzia e da registrazione, salvo il caso d'uso, dei contratti verbali di importo non superiore al massimo stabilito dalla legge.
Art. 3
1. Gli atti e contratti di appalto, scritti o verbali, relativi alle gerenze provvisorie dei magazzini di vendita e delle rivendite dei generi di monopolio, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino non in regola agli effetti dell'imposta di registro, sono ammessi, entro quattro mesi dalla data stessa, alla registrazione con l'applicazione della imposta fissa di lire 500 e senza aggravio di sopratassa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI