Abolizione della ritenuta del 5 per cento sul residuo netto della pensione di cui all'art. 3 del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 85
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dal 1 maggio 1951 cessa di avere efficacia il disposto dell'art. 3 del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 85, concernente la istituzione della ritenuta del 5 per cento sulle pensioni degli agenti delle Ferrovie dello stato esonerati in virtu' del regio decreto 16 febbraio 1922, n. 207.
Art. 2
1. La minore entrata, prevista in lire 109.000 per l'esercizio finanziario 1950-51 derivante al "Fondo pensioni e sussidi" in dipendenza della attuazione della presente legge, e' compensata da una economia per una corrispondente aliquota, accertata sullo stanziamento inscritto al capitolo n. 103 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il predetto esercizio finanziario.
2. La minore entrata, prevista in lire 650.000 per l'esercizio finanziario 1951-1952, e' compensata con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 102 dello stesso stato di previsione per il predetto esercizio finanziario.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - MALVESTITI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI