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Aggiornamento della legge 6 giugno 1939, n. 1048, con la quale veniva approvato il piano di risanamento igienico edilizio del quartiere di Santa Maria a Bitetto in Teramo e venivano stabilite le norme per la sua attuazione

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La lettera a) del primo comma dell'art. 6 della legge 6 giugno 1939, n. 1048, e' sostituita dalla seguente:
"(a) il Prefetto della provincia di Teramo in seguito a richiesta del comune di Teramo dispone perche', in contraddittorio col Comune stesso e con i proprietari espropriandi, venga formulato lo stato di consistenza ed in base ai criteri di valutazione di cui al precedente articolo, sentito il parere dell'Ufficio tecnico erariale determina la somma che dovra' depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennita' di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprieta' a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprieta' stessa".
"Tale provvedimento e' notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni".

Art. 2

1. Il primo comma dell'art. 10 della predetta legge 6 giugno 1939, n. 1048, e' sostituito dal seguente:
"Gli atti di trapasso di immobili al comune di Teramo per l'espropriazione e l'acquisto di immobili occorrenti per l'esecuzione del piano approvato con la presente legge sono soggetti ad imposta fissa di registro e ad imposta fissa di trascrizione ipotecaria".
Il primo comma dell'art. 11 e' sostituito dal seguente:
"Per l'esecuzione del piano di risanamento di cui alla presente legge, il comune di Teramo e' autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti della durata di trentacinque anni, per un importo complessivo di lire 200.000.000, con il pagamento a carico dello Stato di un contributo costante in ragione del 4 per cento.
Tali mutui saranno concessi in ragione di lire 60.000.000 nell'esercizio finanziario 1952-1953, di lire 70.000.000 nell'esercizio 1953-1954 e di lire 70.000.000 nell'esercizio 1954-1955".
L'ultimo comma del medesimo articolo 11 e' abrogato.

Art. 3

1. Alla copertura dell'onere di lire 2.400.000 derivante dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1952-53, si provvedera' con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - PELLA - VANONI - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI