Estensione della legge 11 marzo 1951, n. 134, sull'abilitazione provvisoria all'esercizio professionale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le disposizioni emanate con la legge 11 marzo 1951, n. 134, sull'abilitazione provvisoria all'esercizio professionale sono estese anche ai laureati dell'anno accademico 1951-52.
Art. 2
1. Il termine del 30 aprile 1953, di cui alla legge predetta, e' prorogato al 30 aprile 1954.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI