Modificazioni al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, ratificato, con modificazioni, dalla legge 9 giugno 1950, n. 341, riguardante il riordinamento del ruolo organico del personale della Amministrazione centrale della pubblica istruzione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Fra il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 27 marzo 1945, n. 267, ratificato con modificazioni dalla legge 9 giugno 1950, n. 341, e' inserito il seguente "Nei concorsi previsti dal primo comma del presente articolo, i posti, riservati al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, che non possano essere conferiti al personale medesimo, saranno portati in aumento ai posti conferibili agli impiegati di ruolo e non di ruolo appartenenti alle altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o ad altre Amministrazioni dello Stato nonche' agli estranei alle Amministrazioni stesse nella misura, rispettivamente, di tre quarti e di un quarto".
Art. 2
1. Il riassorbimento dei posti in soprannumero previsti dalla nota b) alla tabella annessa alla legge 9 giugno 1950, n. 341, avra' inizio a decorrere dal 1 gennaio 1953 anziche' dal 1 gennaio 1951, con le vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della, sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data n Roma, addi' 9 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI