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Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 21 marzo 1951: a) Accordo di immigrazione e relativi annessi; b) Protocollo di firma; c) Accordo amministrativo relativo all'immigrazione in Francia di lavoratori stagionali italiani; d) Accordo relativo all'immigrazione stagionale in Francia di operai italiani per le barbabietole; e) Accordo amministrativo relativo alle spese delle operazioni di immigrazione dei lavoratori italiani e delle loro famiglie; f) Scambi di Note

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Sono approvati i seguenti Accordi conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 21 marzo 1951:

  1. a) Accordo d'immigrazione e relativi annessi;

  2. b) Protocollo di firma;

  3. c) Accordo amministrativo relativo alla immigrazione in Francia di lavoratori stagionali italiani;

  4. d) Accordo relativo all'immigrazione stagionale in Francia di operai italiani per le barbabietole;

  5. e) Accordo amministrativo relativo alle spese delle operazioni di immigrazione dei lavoratori italiani e della loro famiglia;

  6. f) Scambio di Note.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - RUBINACCI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI