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Disposizioni a favore della piccola proprieta' contadina

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il termine di due anni previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, prorogato di altri due anni con la legge di ratifica 22 marzo 1950, n. 144, e' ulteriormente prorogato di un triennio a decorrere dal 20 marzo 1932.

Art. 2

1. Per gli atti di compravendita e di concessione in enfiteusi e per gli altri contratti, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del decreto, legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, aventi i requisiti indicati nel decreto legislativo predetto, che sono stati stipulati tra il 20 marzo 1952 e la data di pubblicazione della presente legge, gli uffici finanziari, nel termine di mesi quattro dall'entrata in vigore della presente legge, provvederanno, su istanza degli interessati, alla revisione della tassazione e agli eventuali rimborsi.

2. L'istanza dovra' essere corredata della attestazione e delle dichiarazioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, riferite alla data di stipulazione dell'atto.

Art. 3

1. Per gli atti registrati prima dell'entrata in vigore della presente legge, che abbiano dato o diano luogo a supplemento di tassa di registro per la mancata esibizione in termini dei documenti di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e' consentita la esibizione dei predetti documenti, insieme con la dichiarazione, autenticata dal notaio, circa la esistenza al momento della stipulazione dell'atto, delle condizioni previste dalle lettere b) e d) dell'articolo predetto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La norma, di cui al precedente comma, non ha efficacia ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e del secondo comma dell'art. 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333.

Art. 4

1. L'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, numero 111, e' sostituito dal seguente per il triennio indicato nell'art. 1 della presente legge. "Le compravendite e le concessioni in enfiteusi di fondi rustici, che si effettuano nel triennio decorrente dal 20 marzo 1952, sono soggette all'imposta normale di registro ridotta ad un decimo ed all'imposta fissa ipotecaria se si verifichino le seguenti condizioni:

  1. a) che il compratore o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attivita' manuale alla lavorazione della terra;

  2. b) che il compratore o l'enfiteuta non sia proprietario di altri fondi rustici, ovvero che l'acquisto sia fatto per arrotondamento della proprieta' rustica del compratore o enfiteuta, quando questa sia insufficiente all'impiego della mano d'opera delle famiglie di essi;

  3. c) che il fondo venduto o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione di piccole proprieta' contadine, avuto riguardo alla destinazione culturale ed all'imponibile catastale;

  4. d) che il compratore o l'enfiteuta non abbia nel biennio precedente al contratto, venduto altri fondi rustici, salvo casi particolari da esaminarsi da parte della Commissione provinciale di cui al penultimo capoverso del presente articolo.

2. "La disposizione della lettera d) non si applica quando la vendita riguardi piccoli appezzamenti inferiori alla superficie di un ettaro, alienati al fine di procedere alla formazione di minime unita' culturali.

3. "I benefici suddetti sono estesi agli atti di compravendita di case rustiche, anche se non situate sul fondo oggetto delle compravendite o delle enfiteusi di cui al primo comma, purche' destinate ad abitazione del compratore o enfiteuta considerato alle lettere a) e b) dello stesso comma, che provveda contestualmente all'acquisto di fondi per la formazione della piccola proprieta' contadina.

4. "E' abrogato l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, salvo quanto disposto nel penultimo comma dell'articolo stesso circa le rivendite effettuate entro il quinquennio.

5. "L'esistenza delle condizioni di cui alla lettera a) viene attestata dall'Ispettorato provinciale agrario, competente per territorio o, dove questo non esista, dall'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste; quella di cui alle lettere b) e d) viene attestata mediante contestuale dichiarazione da parte dell'acquirente o enfiteuta oppure con separata dichiarazione dell'acquirente, autenticata dal notaio, da presentarsi non oltre venti giorni dalla stipulazione dell'atto e con riferimento, per la sussistenza delle condizioni, al momento della stipulazione dell'atto stesso. Per quanto concerne la lettera o) una Commissione provinciale, costituita dall'ispettore agrario provinciale, dall'intendente di finanza e da un tecnico agrario, nominato dal prefetto, determina, in relazione alla diversa destinazione colturale, entro quale limite di imponibile catastale si riscontri la idoneita' del fondo a costituire la piccola proprieta' contadina.

6. "Le stesse disposizioni si applicano agli affitti o compartecipazioni a miglioria, con parziale cessione della proprieta' del fondo migliorato all'affittuario o compartecipante, se si verifichino le condizioni di cui ai commi precedenti".

Art. 5

1. In pendenza degli accertamenti di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, gli acquirenti, gli enfiteuti e gli altri interessati possono presentare entro il termine di venti giorni dalla stipulazione dell'atto, in luogo delle relative attestazioni, un certificato rilasciato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente in territorio, attestante la pendenza della istruttoria, e gli uffici finanziari applicheranno sulla scorta di tale documentazione i benefici fiscali di cui alla presente legge, salvo revisione in caso di decisione negativa sulla sussistenza dei requisiti suddetti.

Art. 6

1. Lo stanziamento di lire 100 milioni, disposto con l'art. 10, lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e' aumentato di lire 50 milioni all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53 e di ulteriori 150 milioni all'anno per trenta anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54, ad incremento del fondo per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da contrarsi per la formazione di nuove piccole proprieta' contadine.

Art. 8

1. L'onere di lire 50 milioni derivante dalla applicazione del precedente art. 6, per l'esercizio finanziario 1952-53, verra' fronteggiato con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

2. Alla spesa di lire 1700 milioni, autorizzata col precedente articolo 7 si fara' fronte con i fondi resisi disponibili per effetto di quanto disposto col successivo articolo 9.

Art. 10

1. Nella eventualita' di disposizioni limitatrici della proprieta' fondiaria appartenente ai privati, che potranno essere disposte dalla legge generale di riforma fondiaria, non si terra' conto, nell'applicazione del limite, di una superficie pari a quella dei terreni che saranno venduti alla Cassa per la trasformazione della piccola proprieta' contadina nel triennio previsto dall'art. 1 della presente legge.

Art. 11

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, circa l'espropriazione degli immobili soggetti a bonifica, i cui proprietari siano inadempienti agli obblighi del bonificamento giusta l'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive integrazioni e modificazioni, la disposizione contenuta nel medesimo articolo circa le espropriazioni degli immobili i cui proprietari siano inadempienti agli obblighi del bonificamento, giusta l'art. 10 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e successive integrazioni e modificazioni, e' sostituita dalle norme seguenti:

2. A favore della Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede ad espropriare, entro il 31 dicembre 1953, nei confronti di coloro che dai registri catastali o da quelli del conservatore delle ipoteche ne risultino proprietari od enfiteuti, i terreni, per i quali prima dell'anno 1948, siano stati notificati piani di bonificamento secondo le norme del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e delle successive modificazioni ed integrazioni legislative, quando accerti che lo stato degli stessi terreni non corrisponde attualmente alle condizioni a suo tempo imposte dai piani.
A tal fine, nella sede urbana del Comune, nella cui circoscrizione territoriale sono situati i terreni da espropriare, sara' depositato, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un piano esecutivo di espropriazione, per la durata di giorni trenta, a decorrere da quello in cui lo stesso piano sara' stato pubblicato per estratto nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.
Il piano di espropriazione dovra' contenere la descrizione dei terreni e l'intestazione delle relative enfiteusi o proprieta' in base ai dati catastali o a quelli dei registri del conservatore delle ipoteche, e l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione, la quale, pari al valore definitivo accertato per i terreni espropriandi ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143, dovra' essere depositata presso la Cassa depositi e prestiti nel termine suindicato, dall'Ente a favore del quale sara' pronunciata l'espropriazione.
Contro il piano gli interessati hanno facolta' di presentare opposizione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nello stesso termine suindicato, trascorso il quale l'espropriazione e' pronunciata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, da pubblicarsi con le forme ordinarie e da notificarsi, a mezzo di ufficiale giudiziario, all'espropriato ed all'Ente a favore del quale e' pronunciata la espropriazione.
Tale decreto dovra' ordinare l'immediata occupazione dei terreni da parte dell'Ente a cui favore e' pronunciata l'espropriazione, il quale vi provvede direttamente, previa redazione da parte dell'ispettore provinciale agrario di un verbale concernente lo stato di consistenza effettiva dei terreni.
Sull'importo dell'indennita' di espropriazione saranno fatti valere i diritti dei terzi, compresi quelli di uso civico, e lo svincolo della stessa sara' effettuato secondo le disposizioni della legge 3 aprile 1926, n. 686.
I terreni espropriati, entro un anno dalla data della loro occupazione, dovranno essere destinati alla formazione della piccola proprieta' contadina secondo le norme che regolano l'istituzione della Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina ed il suo funzionamento.