Modificazioni alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'art. 27 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, e' sostituito dal seguente:
"Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della presente legge e' punito con l'ammenda da lire 200 a lire 600 per ogni persona occupata nel lavoro, alla quale la contravvenzione si riferisce.
"L'ammenda non puo' mai essere complessivamente superiore a lire 100.000 ne' inferiore a lire 800.
"Le contravvenzioni all'art. 4 sono punite con ammenda sino a lire 3000 per ciascuna delle persone occupate nel lavoro ed alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che mai possa superarsi la somma complessiva di lire 300.000".
Art. 2
1. Il primo comma dell'art. 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, e' sostituito dal seguente:
"Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute negli articoli 13, 14, 22, 23, 24, 25 e 26, e' punito con l'ammenda non inferiore a lire 80.000 e non superiore a lire 400.000".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI - SCELBA - ZOLI CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI