Interpretazione autentica delle disposizioni sull'avanzamento in tempo di guerra, per gli ufficiali dell'Esercito
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La norma contenuta nell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, concernente le promozioni per merito di guerra, deve intendersi applicabile anche agli avanzamenti per merito di guerra.
Art. 2
1. I provvedimenti, conseguenti all'applicazione del precedente articolo, non comportano corresponsione di assegni arretrati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI