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Trattamento economico del personale incaricato di prendere parte a commissioni e conferenze internazionali che si riuniscono nel territorio della Repubblica

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Le indennita', per ogni giornata di sedute, al personale delegato a partecipare a commissioni o conferenze internazionali che si riuniscano nel territorio nazionale ed a quello addetto alle delegazioni o conferenze stesse, di cui all'art. 1 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 554, sono elevate alle seguenti misure:

  1. 1) al capo della delegazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 800 ai delegati, delegati aggiunti o supplenti
    ed agli esperti anche se estranei

  2. 2) all'Amministrazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 720 al personale addetto ai lavori di concetto . . . . . . . . . . L. 600 al personale d'ordine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400 al personale di servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene fatto fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI