Istituzione di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' d'ingegneria dell'Universita' di Pisa da destinarsi all'insegnamento di radiotecnica
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dall'anno accademico 1952-53, al ruolo organico dei posti di professore della Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Pisa, di cui alla tabella D annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, integrata con l'art. 5, secondo comma, del regio decreto 19 dicembre 1935, n. 2298, e' aggiunto un posto da destinare all'insegnamento di radiotecnica.
Art. 2
1. La maggiore spesa di L 1.600.000 annue, derivante dall'attuazione della presente legge, gravera' sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione e sara' compensata, per gli effetti del comma quarto dell'art. 81 della Costituzione della Repubblica, mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo 192 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1952-53.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI