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Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, concernente provvedimenti per gli ufficiali gia' in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali gia' in carriera continuativa mutilati ed invalidi della guerra 1940-45

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Il periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato, previsto dal primo comma degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo, e' computato sia ai fini del compimento dell'anzianita' necessaria per conseguire il diritto a pensione ordinaria, sia ai fini della liquidazione della pensione stessa.

2. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 4 gennaio 1949.

Art. 3

1. La maggiore spesa di lire 145.250.000, derivanti dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952-53, sara' fronteggiata per lire 115.000.000 con i fondi gia' stanziati sui capitoli 12 (lire 75.000.000) e 26 (lire 40.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto e per lire 30.250.000 mediante riduzione di un pari importo del capitolo 229 dello stato di previsione medesimo.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI