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Estensione ai cancellieri giudiziari militari del disposto dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge verra' fronteggiato, nell'esercizio finanziario 1952-53, con i fondi gia' stanziati sui capitolo n. 33 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio predetto e negli esercizi venturi con i fondi che verranno assegnati per gli stessi fini sui corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 3

1. La presente legge avra' effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - ZOLA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI