Riconoscimento dei gradi del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza richiamato dal congedo nell'Esercito e nell'Aeronautica
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I sottufficiali e le guardie scelte in congedo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che siano richiamati alle armi nell'Esercito sono incorporati col grado corrispondente a quello rivestito nel predetto Corpo, giusta la tabella di equiparazione allegata al regolamento di disciplina militare. Le guardie sono incorporati come semplici soldati.
Art. 2
1. L'incorporazione col grado rivestito nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e secondo la tabella di equiparazione di cui all'articolo precedente, si applica anche ai sottufficiali in congedo del Corpo stesso richiamati alle armi nel ruolo servizi, categoria governo, dell'Aeronautica militare.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - SCELBA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI