Norme sulle indennita' di aeromanovra per il personale dell'Aeronautica
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'art. 4 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1902, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 215, e la tabella allegata al predetto decreto-legge sono abrogati.
2. Con effetto dal 1 luglio 1951 l'indennita' di aeromanovra spettante al personale dell'Aeronautica e' fissata nelle stesse misure e viene corrisposta con le medesime modalita' vigenti nel tempo per l'indennita' di marcia prevista a favore del personale militare dell'Esercito.
Art. 2
1. Alla maggiore spesa di complessive lire 13.000.000 annue, derivante dall'applicazione della presente legge, sara' fatto fronte nell'esercizio finanziario 1952-53 mediante riduzione, per un corrispondente importo, dello stanziamento del capitolo 229 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI