Distribuzione gratuita per una sola volta di stoffa e fodere per divise a ufficiali e marescialli dell'Esercito
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la distribuzione gratuita per una sola volta agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri in servizio alla, data di entrata in vigore della presente legge di un taglio di tessuto diagonalino nero nella misura occorrente per la confezione di una uniforme ordinaria.
Art. 2
1. E' approvata la spesa per la gia' avvenuta distribuzione gratuita per una sola volta della stoffa e delle fodere occorrenti per la confezione di una uniforme ordinaria di panno cordellino kaki agli ufficiali e ai marescialli dell'Esercito in servizio alla data del 1 settembre 1949.
Art. 3
1. Sono in ogni caso a carico degli interessati le spese di confezione delle uniformi.
Art. 4
1. Alla maggiore spesa presunta di lire 35 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952-53, sara' fatto fronte con le somme stanziate nel capitolo 255 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio predetto.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PALLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI