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Modificazioni al regolamento per le indennita' eventuali dell'Esercito, approvato con regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e successive modificazioni

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il paragrafo 17-bis del regolamento per le indennita' eventuali dell'Esercito, approvato con regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"L'indennita' di marcia e' dovuta per i primi trenta giorni, esclusi quelli di viaggio, agli ufficiali e ai marescialli, nonche' ai sergenti maggiori e sergenti con persone a carico, appartenenti o destinati a truppe comandate in distaccamento eventuale. La medesima indennita' di marcia e' dovuta per i primi trenta giorni, esclusi quelli di viaggio, agli ufficiali e marescialli, nonche' ai sergenti maggiori e sergenti con persone a carico quando dai rispettivi distaccamenti ritornino temporaneamente col proprio reparto alla sede del Corpo a prendere parte alle manovre o altre simili esercitazioni".

Art. 2

1. Al maggior onere annuo di lire 45.616.300, derivante dall'applicazione della presente legge, sara' fatto fronte con i fondi gia' stanziati sui capitoli 117 (lire 29.006.300) e 250 (lire 14.550.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1953-53 e sul corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI