Modificazioni alla legge 16 novembre 1950, n. 979, sulle promozioni per merito di guerra
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. La facolta' di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 agosto 1947, n. 1072, sostituito dall'art. 1 della legge 16 novembre 1950, numero 979, puo' essere esercitata fino ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, purche' si tratti di proposte di promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45, presentate entro il 15 ottobre 1949.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI