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Concessione di una sovvenzione straordinaria di lire 18 miliardi e 800 milioni a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per il ripristino del parco del materiale rotabile

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la concessione di una sovvenzione straordinaria di lire 18.800.000.000 a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il ripristino del parco del materiale rotabile.

2. La relativa spesa gravera' sul bilancio del Ministero del tesoro, in ragione di lire 14 miliardi 100.000.000 nell'esercizio finanziario 1950-51 e di lire 4.700.000.000 nell'esercizio finanziario 1951-52.

Art. 2

1. All'onere indicato nel precedente art. 1 sara' fatto fronte, per la parte di lire 14 miliardi 100.000.000 afferente all'esercizio 1950-51, con un'aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 4 novembre 1951, n. 1196, e per la residua parte di lire 4.700.000.000 con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni agli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed ai bilanci dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per gli esercizi finanziari 1950-51 e 1951-52.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - MALVESTITI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI