Trasferimento al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario - delle attivita' e passivita' del soppresso Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il giorno successivo alla scadenza di tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge avra' termine la liquidazione del soppresso Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, affidata al Ministero delle finanze con il regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 311, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 860.
2. Sotto la stessa data le attivita' e passivita' del suddetto Istituto sono trasferite al Banco di Napoli, Sezione di credito agrario.
3. I diritti di credito spettanti all'Istituto suindicato in virtu' dei contratti di mutuo stipulati tra l'Istituto stesso ed i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria o loro aventi causa sono trasferiti al Banco di Napoli,
4. Sezione di credito agrario, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le agevolazioni in materia di garanzie e di riscossione dei crediti relativi a tali diritti.
Art. 2
1. I beni immobili descritti nell'elenco annesso alla presente legge e compresi tra le attivita' di cui al precedente articolo sono senz'altro trasferiti in proprieta' al Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, nello stato di fatto e di diritto in, cui si trovano.
Art. 3
1. I locali che nell'elenco di cui al precedente art. 2 sono descritti al n. 1, lettere a) e b), sono assegnati in uso gratuito, per la durata di anni dieci dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione generale del tesoro per le sue esigenze.
2. Saranno a carico del Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, tutti gli oneri e le spese concernenti i locali che a norma del precedente comma sono concessi in uso gratuito alla Direzione generale del tesoro, comprese quelle per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per la provvista dell'acqua, per il servizio di portierato e per l'illuminazione della scala.
Art. 4
1. Gli atti e documenti per il trapasso dei beni e delle attivita' e passivita' di cui ai precedenti articoli ed ogni altro atto inerente sono esenti da tassa di bollo e sono soggetti soltanto a tassa fissa di registro ed ipotecaria.
2. In ogni caso sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 52 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.
Art. 5
1. Resta attribuito alla Direzione generale del tesoro il compito di provvedere al riscontro ed alla liquidazione delle quote semestrali del contributo dello Stato nell'ammortamento dei mutui concessi dall'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, nonche' delle quote del contributo stesso cedute dal detto Istituto al Tesoro dello Stato ed alla Cassa depositi e prestiti.
Art. 6
1. Sono devoluti al Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, le facolta', i compiti e le attribuzioni conferiti all'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria con il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 666.
2. La Direzione generale del tesoro invigilera' sulla utilizzazione del fondo di cui al succitato decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 666.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - VANONI - ALDISIO
Visto, il Guardasigilli: ZOLI