diritto.io

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 562, concernente l'autorizzazione alla Direzione generale degli istituti di previdenza di concedere un mutuo di L. 300.000.000 all'Ente autonomo Fiera del Levante di Bari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 562, e' ratificato con la seguente modificazione:

2. Art. 2. - I commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:
"I mutui potranno essere somministrati, su richiesta degli Enti mutuatari, in unica soluzione oppure in piu' rate entro il 30 settembre 1948 per il mutuo all'E.N.I.C., e dopo la iscrizione ipotecaria e l'espletamento degli altri adempimenti all'Ente autonomo Fiera del Levante di Bari.
"Il loro ammortamento decorrera' dal 1 ottobre 1948, per il mutuo all'E.N.I.C., e dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sara' effettuata la prima somministrazione, per il mutuo all'Ente autonomo Fiera del Levante, ed avra' luogo mediante pagamento alla Direzione generale degli istituti di previdenza, da parte dei mutuatari, di quaranta trimestralita' costanti posticipate".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI