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Disposizioni relative alla contabilita' dei vaglia interni degli esercizi dal 1943-44 al 1947-48

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per le contabilita' dei vaglia interni relativi agli esercizi 1943-44, 1944-45, 1945-46, 1946-47 e 1947-48 l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a compilare in luogo dei riassunti indicati nell'art. 177 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, speciali prospetti schematici mensili per ciascuna specie di vaglia dai quali risultino soltanto le somme dei vaglia emessi, le rettificazioni a debito e a credito e le somme dei vaglia rimasti da pagare.

Art. 2

1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a non contabilizzare le rettificazioni di importo non superiore alle lire cinquecento riferentisi alle contabilita' dei servizi a denaro relative agli esercizi indicati nell'articolo precedente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 gennaio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - SPATARO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI