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Modificazioni all'art. 1 della legge 21 marzo 1949, n. 101, e sostituzione dell'art. 15 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il numero dei dottori in veterinaria, particolarmente versati in igiene veterinaria, chiamati a far parte del Consiglio superiore di sanita', viene elevato da due a tre; quello dei farmacisti direttori di farmacia, da uno a due e quello dei dottori in chimica da uno a due, dei quali uno particolarmente esperto nella produzione industriale dei medicinali. Sono, inoltre, chiamati a far parte del Consiglio superiore di sanita' un direttore di macello di grande centro e il capo del Servizio veterinario dell'esercito.

Art. 2

1. L'art. 15 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' sostituito dal seguente:
"Il Consiglio superiore di sanita' si divide in tre sezioni.
"Alla composizione del Consiglio si provvede con decreto del Presidente della Repubblica all'inizio di ciascun triennio. Con lo stesso decreto si determina la competenza per materia delle singole sezioni e la destinazione dei membri nelle medesime".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 gennaio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI