Finanziamento per la restaurazione dell'antico Collegio "Carlo Alberto" con la costruzione di nuovi edifici per Il Collegio universitario di Torino
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere, entro il limite di spesa di L. 180.000.000, alla costruzione dei nuovi locali che il Collegio universitario di Torino intende destinare agli allievi del Collegio "Carlo Alberto".
Art. 2
1. La spesa, di cui al precedente articolo, gravera' sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici e sara', ripartita in tre esercizi finanziari e partire dall'esercizio 1953-54.
2. Alla copertura della quota di L. 60.000.000 per ciascuno dei tre esercizi finanziari si provvedera' con una corrispondente parte dei fondi stanziati al capitolo che portera' la denominazione: "Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario" sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1953-54 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi 1954-55 e 1955-56.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 gennaio 1953
EINAUDI
DE GASPERI ALDISIO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI