Modificazione dell'art. 8 della legge 13 giugno 1952, n. 692, concernente l'istituzione della Facolta' di economia e commercio nell'Universita' di Messina
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'art. 8 della legge 13 giugno 1952, n. 692, e' sostituito dal seguente:
"Fino a quando non faranno parte della Facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Messina almeno tre professori di ruolo, il Consiglio della facolta' sara' composto (o integrato) da tutti i professori di ruolo di altre, Facolta' o Scuole cui sono affidati insegnamenti nella predetta Facolta'".
Art. 2
1. La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 gennaio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI