Norma integrativa della legge 1 ottobre 1951, n. 1140, sulla cessazione dei rapporti d'impiego e di lavoro dei cittadini scomparsi per cause connesse allo stato di guerra
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. La richiesta del verbale di irreperibilita' di cui all'art. 5 della legge 1 ottobre 1951, n. 1140, per i cittadini scomparsi i quali hanno avuto l'ultima residenza nota in un luogo che non fa parte del territorio della Repubblica italiana, deve essere presentata alla Commissione istituita con decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520.
2. La Commissione redige il verbale di irreperibilita' osservate le disposizioni del comma secondo del predetto art. 5.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 gennaio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - PELLA - PACCIARDI - CAMPILLI - RUBINACCI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI