Costituzione presso il Ministero del tesoro di un ufficio stralcio per la liquidazione del patrimonio dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per il proseguimento e la chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, previste dal decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, e' costituito presso il Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) un ufficio stralcio, cui sara' preposto un funzionario del Ministero stesso, di grado non inferiore al 6°.
2. Alla nomina di detto funzionario viene provveduto con decreto del Ministro per il tesoro.
3. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Ufficio stralcio seguira', in quanto applicabili, le norme del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297.
Art. 2
1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano dalla carica il commissario liquidatore dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, nominato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, per le operazioni di liquidazione dell'Ente, medesimo ed il Collegio dei revisori di cui all'art. 36 del ripetuto decreto luogotenenziale.
Art. 3
1. Il fondo residuato dalla liquidazione del patrimonio dell'Ente, giusta disposto del primo comma dell'articolo 30 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, viene devoluto allo Stato.
2. Il Ministro per il tesoro, con propri decreti, puo' disporre, anche durante il periodo della liquidazione, il versamento in Tesoreria delle somme che risultano depositate dall'Ente, ai sensi dell'art. 12 del richiamato decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, presso l'Istituto di emissione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 gennaio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - VANONI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI