Istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.)
Testo vigente
Capo I. Degli scopi e del patrimonio dell'Ente
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituito l'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.).
2. Esso ha sede in Roma, ha personalita' giuridica di diritto pubblico, ed ha il compito di promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale nel campo degli idrocarburi e dei vapori naturali.
3. L'ENI ha, altresi', il compito di promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale nei settori della chimica e della ricerca, produzione, rigenerazione e vendita dei combustibili
nucleari, nonche' nel settore minerario attinente a questa attivita'.
4. L'intervento in altri settori, previa autorizzazione formale del
Ministro per le partecipazioni statali, e' consentito solo in quanto essi siano collegati con quelli fondamentali degli idrocarburi, dei vapori naturali, della chimica e dei combustibili nucleari da un vincolo di strumentalita', accessorieta' o complementarieta'.
5. L'ente, oltre a gestire le partecipazioni gia' acquisite, puo' assumere, previa autorizzazione formale del Ministro per le partecipazioni statali, nuove partecipazioni, ai sensi del successivo articolo 4, anche nei settori della chimica e dei combustibili nucleari.
Art. 2
1. L'Ente Nazionale Idrocarburi ha l'esclusiva nelle zone delimitate nella tabella A ed annessa cartina, allegate alla presente legge:
1) della ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi; fanno eccezione i territori delle province di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del quaternario situati a profondita' non superiori a 1200 metri;
2) della costruzione e dell'esercizio delle condotte per il trasporto degli idrocarburi minerali nazionali.
2. L'Ente puo' altresi' svolgere attivita' di lavorazione, trasformazione, utilizzazione e commercio di idrocarburi e dei vapori naturali in conformita' delle leggi vigenti.
3. I diritti di esclusiva accordati dai Comuni ad imprese di produzione e distribuzione di gas, anche se municipalizzate, non impediscono la costruzione, da parte dell'Ente, di condotte per il trasporto e per la distribuzione di gas naturali attraverso il territorio dei singoli Comuni, e la distribuzione negli stessi territori del gas per uso industriale e per riscaldamento.
4. Nessuna indennita' o compenso e' dovuto ai concessionari ed ai Comuni.2
Art. 3
1. L'Ente puo' esercitare i compiti indicati negli articoli precedenti a mezzo di societa' controllate o collegate, delle quali puo' promuovere la costituzione.
2. I compiti per i quali la presente legge riconosce l'esclusiva all'Ente Nazionale Idrocarburi debbono essere esercitati a mezzo di societa' controllate dall'Ente stesso, il capitale delle quali puo' essere anche sottoscritto dallo Stato, dagli enti parastatali, e da societa' con capitale interamente posseduto dagli enti sopraelencati.
Art. 4
1. L'Ente puo' assumere partecipazioni in societa' per azioni, alienare le attivita' che non ha interesse a conservare e procedere al riassetto o alla riorganizzazione per rami economici omogenei delle imprese controllate, in modo da assicurarne l'efficienza e di coordinarle con altre iniziative.
2. La vendita di partecipazioni azionarie e' soggetta alla approvazione dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio quando riducano la preesistente partecipazione dell'Ente al disotto della quota di controllo.
Art. 5
1. All'Ente sono trasferiti i diritti e i beni mobili e immobili dell'Amministrazione dello Stato elencati nella tabella B allegata alla presente legge.
Art. 6
1. L'Ente Nazionale Metano cessa da ogni attivita' sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. Da tale data il Consiglio di amministrazione e' sciolto e le funzioni di carattere pubblico all'ente demandate dalle leggi vigenti, nonche' il patrimonio, i diritti e le obbligazioni dell'Ente medesimo, sono attribuiti all'Ente Nazionale Idrocarburi.9
Art. 7
1. L'Ente Nazionale Idrocarburi ha un fondo di dotazione di lire 30 miliardi.
2. Il fondo e' costituito dai diritti e dai beni trasferiti a norma dell'art. 5 e da un conferimento dello State per la somma di lire 15 miliardi, da versarsi per meta' nell'esercizio 1951-52 e per l'altra meta' per quote uguali nei tre esercizi successivi.
Art. 8
1. L'Ente e' autorizzato ad emettere obbligazioni seconde le modalita' approvate di volta in volta con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.
2. Alle obbligazioni stesse puo' essere accordata, la, garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto dei Ministri per il tesoro e per le finanze su conforme parere del Consiglio dei Ministri.
3. Le obbligazioni sono soggette al bollo di L. 0,10 per ogni titolo e sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta e tributo presenti e futuri a favore dell'Erario e degli enti locali.
Art. 9
1. Le obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo precedente sono parificate alle cartelle di credito, comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.
2. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza nonche' gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilita' nelle obbligazioni predette.
Art. 10
1. Le direttive generali che l'Ente deve seguire per l'attuazione dei propri compiti sono determinate da un Comitato composto dal Ministro per le finanze, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per l'industria e il commercio, che lo presiede.
Capo II. Dell'ordinamento dell'Ente.
Art. 11
1. Sono organi dell'Ente:
1) il Consiglio;
2) la Giunta esecutiva;
3) il presidente;
4) il Collegio sindacale.