Costituzione e funzionamento degli organi regionali
Testo vigente
Titolo I. Statuti regionali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica panno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, N. 1084
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, N. 1084
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, N. 1084
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, N. 1084
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, N. 1084
Art. 6 Approvazione dello Statuto regionale
1. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette copia dello Statuto deliberato dal Consiglio regionale al Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presenta entro quindici giorni al Parlamento.
2. Il Parlamento, qualora ritenga che lo Statuto non sia in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica o contenga disposizioni in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre regioni, ne rifiuta l'approvazione e lo rinvia al Consiglio regionale.
3. Il rifiuto e' comunicato al Presidente del Consiglio regionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, mediante trasmissione dei relativi resoconti parlamentari. Il Consiglio regionale entro 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione deve deliberare il nuovo Statuto.
4. Le stesse norme si applicano anche per parziali modifiche dello Statuto.
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, N. 1084
Titolo II. Potesta' normativa della Regione
Art. 8 Potesta' legislativa della Regione
1. La regione esercita la potesta' legislativa sulle materie e nei limiti stabiliti dalla Costituzione e secondo le norme del proprio Statuto.
Art. 9 Condizioni per l'esercizio della potesta' legislativa da parte della Regione
1. L'emanazione di norme legislative da parte delle Regioni nelle materie stabilite dall'articolo 117 della Costituzione si svolge nei limiti dei principi fondamentali quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie o quali si desumono dalle leggi vigenti.
2. Le Regioni esercitano la predetta funzione legislativa ad emanazione avvenuta dei corrispondenti decreti previsti dal primo comma dell'articolo 17 della legge concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario, o comunque dopo un biennio dall'entrata in vigore della predetta legge.
3. Entro lo stesso biennio, in attuazione della IX disposizione transitoria della Costituzione, la Repubblica adegua la propria legislazione alle competenze legislative attribuite alle Regioni.
Art. 10 Adeguamento delle leggi regionali alle leggi della Repubblica
1. Le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma dell'articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse.
2. I Consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni entro novanta giorni.
Art. 11 Promulgazione delle leggi regionali
1. Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta.
2. Il testo e' preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga".
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131.
5. Al testo segue la formula: "La presente legge regionale sara' pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge della Regione (indicazione della Regione)".
6. Le leggi regionali sono riprodotte nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.