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Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero della difesa, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti stessi:

2. 16 settembre 1946, n. 304: Riconoscimento dei gradi militari ai partigiani.

3. 8 novembre 1946, n. 587: Avanzamento dei sergenti maggiori e dei primi avieri.

4. 10 gennaio 1947, n. 58: Estensione agli ufficiali dell'Aeronautica militare del trattamento previsto per gli ufficiali dell'Esercito all'atto della, cessazione dal servizio permanente effettivo.

5. 18 gennaio 1947, n. 66: Soppressione del grado di maresciallo d'Italia e disposizioni riguardanti il gradi) di generale d'armata.

6. 18 gennaio 1947, n. 150: Abrogazione delle norme relative all'uso da parte degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di autovetture proprie o dell'Amministrazione.

7. 13 maggio 1947, n. 500: Collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorita', dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militari in carriera continuativa.

8. 20 agosto 1947, n. 1050: Modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.

9. 31 dicembre 1947, n. 1718: Modificazione dell'art. 8 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e dell'art. 8 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, concernente il collocamento in ausiliaria o dispensa dal servizio a domanda o d'autorita' degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica.

10. 3 dicembre 1947, n. 1749: Autorizzazione al Ministero della difesa a far temporaneamente assumere all'Arsenale dell'esercito di Piacenza lavorazioni e forniture per conto di terzi.

11. 17 aprile 1948, n. 629: Norme transitorie circa i periodi di comando di reparto richiesti dall'art. 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370, ai fini dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

12. 21 aprile 1948, n. 1054: Riconoscimento della qualifica, di volontario della seconda guerra mondiale.

13. 7 maggio 1948, n. 1115: Arruolamento e trattamento economico degli specializzati dell'Esercito.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 febbraio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI